DIPLOMI, ATTESTATI RICONOSCIMENTI CONI, FACCIAMO CHIAREZZA
Molto spesso ci si imbatte in corsi di formazione tecnica proposti da parte di Associazioni, A.S.D, Enti di promozione sportiva, Federazioni Sportive del CONI.
Qual è il valore di questi titoli?
Sono effettivamente tutti riconducibili al CONI?
Cosa è valido in caso di contenzioso a vario titolo in tribunale?
Nelle palestre, nelle sale ginniche, in tutte le strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo ci deve essere un istruttore qualificato specifico per disciplina.
Precisando che si intendono istruttori qualificati solo quelli in possesso di brevetti rilasciati dalle Federazioni Nazionali o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I..
Sono ritenuti validi anche i titoli rilasciati dagli Enti pubblici o titoli accademici, come la laurea in Scienze motorie ma in tal caso sono da considerarsi professionisti e non semplici Istruttori.
I brevetti per avere validità legale devono essere emessi direttamente dai suddetti Enti preposti o dalle federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e NON IN MODO INDIRETTO.
Una qualunque associazione affiliata ad una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal Coni o da EPS, non può rilasciare attestati di formazione sportiva.
In questo caso, il CONI non ha autorizzato tale formazione, non avendola istituzionalmente organizzata e gestita, pertanto in questo caso il titolo non ha valore Legale certificabile se non all’interno della stessa organizzazione che l’ha rilasciato.
