CERTIFICATO MEDICO? NOVITA!

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CERTIFICATO MEDICO? NOVITA!

MSP COMITATO PROVINCIALE DI TREVISO
Pubblicato da MSP TREVISO in BUROCRAZIA asd/ssd/circoli · 23 Gennaio 2019
Tags: cetificatimediciasd
Facciamo un poco di chiarezza sui certificati medici nelle ASD.
Nessun certificato da 0 a 6 anni
Esclusi da certificazione i bimbi fino a 6 anni! Novità dell’ultim’ora voluta dal ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sport, con il Decreto datato 28 febbraio 2018, che indica precisamente che «Non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l’esercizio dell’attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra».
Il decreto nasce da una richiesta della Federazione Italiana dei Medici Pediatri (F.I.M.P.), la quale ritiene che in per soggetti il certificato medico sia un onere evitabile e che, pertanto, la abolizione dell’obbligo favorisca la promozione dell’attività fisica ed un risparmio economico per i cittadini e per lo Stato Italiano.
Considerando che i bambini in età prescolare sono già sottoposti a costanti controlli e periodici bilanci di salute da parte del pediatra di famiglia, li si considera idonei all’attività fisica salvo casi particolari che sono già ampiamente noti al pediatra di libera scelta.
Le disposizioni del CONI
Il Comitato Olimpico Nazionale, in ottemperanza a quanto previsto dal Ministero della Salute, ha emanato il 10 giugno 2016, una circolare con le indicazioni necessarie ad unificare la normativa delle certificazioni mediche (qui il documento) Queste regole devono essere seguite dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva ed a cascata tutte le ASD.
Nello specifico la circolare del CONI ha creato tre categorie ognuna legata ad una specifica certificazione:
a) tesserati che svolgono attività sportive regolamentate, obbligati a certificazione agonistica o non secondo quanto deciso dall’ente a cui si è affilati.
b) tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico, dove il certificato è solo raccomandato per quelle attività messe in apposito elenco (quali il Tiro, Bridge, Dama, Scacchi ed altre a ridotto impatto fisico);
c) tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva, che non necessitano di alcun certificato perché definiti “non praticanti” ed inseriti in apposita categoria della FSN, DSA, EPS.
Dopo questa lunga spiegazione dell’intricato mondo dei certificati, veniamo alle nostre indicazioni
Riassumendo la storia, ogni ASD deve verificare tramite la Federazione, DSA o EPS quale sia il giusto certificato da richiedere ai propri soci basandosi su questi principi:
1. Atleta agonista: se pratica attività ad un livello che la FSN, DSA, EPS di appartenenza abbia definito di alto agonismo ed impegno fisico. Deve dotarsi del certificato per sport agonistico rilasciato da un medico dello sport.
2. Sportivo non agonista: se l’attività a cui prende parte non rientra nell’agonismo. In questa categoria rientrano tutti coloro che prendono parte a corsi non finalizzati alla competizione, lo sport fatto a livello ricreativo, per il proprio piacere personale. Si rientra in questa categoria se si è tesserati a FSN, DSA, EPS. In questo caso è necessario il certificato “di sana e robusta costituzione”.
3. Ludico-sportivo: in questa categoria rientrano tutte le persone che fanno sport per diletto e svago, senza essere tesserati ad alcun organismo o rientranti nella categoria “non praticanti”, se prevista dall’ente ai cui si è tesserati. Non è necessario alcun certificato medico.




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