NORME IN MATERIA CONI

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NORME IN MATERIA CONI

MSP COMITATO PROVINCIALE DI TREVISO
Pubblicato da MSP TREVISO in BUROCRAZIA asd/ssd/circoli · 10 Novembre 2018
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Alcune norme che regolamentano la validità delle certificazioni rilasciate per i Corsi di formazione per istruttori, operatori, tecnici in ambito sportivo Quando un brevetto e legalmente valido? In caso di contenzioso in tribunale, quando si può legittimamente affermare che si era abilitati a svolgere determinate mansioni in forza di un titolo riconosciuto?, bisogna anche dire che le agevolazioni riguardo ai compensi relativi ai casi previsti dalla legge n° 133/99 e dalla legge 342/2000, esente da iva ai sensi degli art. 1 e 5, 2° comma del dpr 633/72 e successive modifiche, ed esente da ritenuta di acconto ai sensi ed in base alla legge n° 133/99 e dalla legge 342/2000; sono rivolte ai tecnici in possesso di qualifiche rilasciate da federazioni nazionali ed enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I. oltre alle discipline sportive associate ed enti accreditati. Dal punto di vista fiscale potrebbe essere messo in discussione l’applicazione delle agevolazioni in ambito dei compensi ai suddetti tecnici in possesso di qualifiche che non siano quelle riconosciute dai suddetti enti riconosciuti dal C.O.N.I.; mentre dal punto di vista assicurativo, le compagnie assicuratrici potrebbero contestare il pagamento/risarcimento danni in un eventuale contenzioso, coinvolgendo in una eventuale responsabilità civile anche il legale rappresentante della società sportiva che si è avvalsa della collaborazione di tecnici non in regola sul piano della validità delle qualifiche in loro possesso.
Ovviamente i suddetti brevetti per avere validità legale devono essere emessi direttamente dai suddetti Enti preposti o dalle federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e non da associazioni/società sportive dilettantistiche, anche se.. spesso si denominano “federazione Nazionale o associazione Nazionale”; di sovente le suddette stampano dei loro diplomi apponendo il logo dell’ente al quale sono affiliati (a volte non sono neanche affiliati ), creando in questo modo confusione nell’utente che nel riceverlo; spesso crede che il diploma a lui consegnato sia stato emesso dall’ente di promozione sportiva relativo al logo sul diploma.
Pertanto si ribadisce che una federazione privata ( le quali spesso sono delle a.s.d. o s.s.d., ), che in Italia rilascia direttamente brevetti o titoli, fornirà ai propri allievi e ai propri tecnici soltanto un titolo associazionistico che ha valore esclusivamente nel proprio ambito ma che non fornirà’ nessuna garanzia in ambito legale, fiscale e assicurativo. Cosa diversa è riguardo agli attestati di partecipazione oppure di frequenza ai vari corsi organizzati dalle a.s.d. o s.s.d. , i quali non sono qualifiche abilitanti ma semplicemente degli attestati di partecipazione o di frequenza. Per vedere quali Federazioni o enti di promozione sportiva siano effettivamente riconosciuti dal CONI, collegatevi al sito www.coni.it
FACCIAMO ATTENZIONE QUINDI ALLA DISINFORMAZIONE
Legge Regionale 1 ottobre 2014 , n. 26 ( Es. Regione LOMBARDIA ) http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showdoc&iddoc=lr002014100100026 Art. 9
I corsi per lo svolgimento di attività motorie e sportive, tenuti a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo anche sotto forma di quote sociali di adesione, devono essere svolti da istruttori qualificati o da istruttori di specifica disciplina responsabili della loro corretta conduzione. E’ inoltre necessaria la presenza di almeno un operatore e dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente.
2. Sono considerati istruttori qualificati i soggetti in possesso di diploma rilasciato dall’Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie
3. Sono considerati istruttori di specifica disciplina i soggetti in possesso di corrispondente abilitazione rilasciata dalle federazioni sportive nazionali o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
4. Gli esercenti delle strutture sportive devono garantire coperture assicurative per danni agli utenti ascrivibili a responsabilità civile degli stessi esercenti o degli istruttori in relazione all’uso delle attrezzature e dei servizi e allo svolgimento delle attività all’interno delle medesime strutture.
Gli stessi esercenti devono inoltre garantire, nei termini previsti dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 3 novembre 2010 (Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti),la copertura assicurativa infortuni per gli iscritti ai corsi, con facoltà di provvedervi a mezzo tesseramento alla federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI .
Art. 15 Sanzioni
1. Con riferimento alla disciplina inerente all’assistenza nella pratica delle attività sportive si applicano le seguenti sanzioni: a) da 2.500 euro a 10.000 euro per chi gestisce le strutture di cui all’articolo 9, comma 4, senza la copertura assicurativa prescritta dal medesimo comma 4; b) da 2.500 euro a 10.000 euro per la violazione di quanto disposto all’articolo 9, comma 1.
L.R. Abbruzzo 7 marzo 2000, n. 20 (“Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva”) L’art. 11 individua, in particolare, le qualifiche professionali degli istruttori nello “sport di base”: “Sono considerati istruttori qualificati, nel seguente ordine prioritario: a) i titolari di Diploma rilasciato dall’ISEF o di Diploma di Laurea in Scienze motorie; b) coloro che hanno prestato, alla data in entrata in vigore della presente legge, attività documentata di istruttore come disciplinato da: I. Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI; II. Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”.
L.R. Lazio 20 giugno 2002, n. 15 (“Testo Unico in materia di sport”) L’art. 34 prevede che con regolamento siano determinati i requisiti per l’apertura e la gestione di impianti e di palestre per l’esercizio delle attività motorie e sportive; i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza; le caratteristiche dei servizi; il livello di qualificazione professionale degli operatori e dei dirigenti; le modalità di tutela sanitaria degli utenti; le sanzioni amministrative. Il regolamento deve comunque prevedere l’utilizzazione e la presenza costante di un istruttore diplomato ISEF o laureato IUSM, o in possesso di titoli analoghi o equipollenti conseguiti nell’ambito dell’Unione europea, responsabile delle attività, con funzioni di direttore tecnico; l’utilizzazione e la presenza costante, con riferimento alle discipline che vengono praticate, di tecnici ed istruttori in possesso di titolo idoneo riconosciuto dalle competenti federazioni, o enti di promozione sportiva oppure di personale tecnico che abbia superato gli esami finali di un corso di formazione professionale per istruttori indetto secondo la presente legge.
Decreto Legislativo 23/07/1999 n. 242 (cosiddetto decreto Melandri di riordino dello sport) Tale decreto assegna al C.O.N.I., a norma dell’art.11 della Legge 15 marzo 1997 n.59, “l’organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale” e la “promozione della massima diffusione della pratica sportiva nei limiti di quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1977 n.616” Lo Statuto del C.O.N.I., regolarmente approvato dal Ministero vigilante, detta, all’art.2 le funzioni di disciplina e regolazione ed all’art.26 l’ordinamento degli Enti di promozione Sportiva. In particolare poi, per gli Enti di Promozione Sportiva, la legittimazione della formazione dei tecnici, istruttori ed atre figure similari di operatori sportivi deriva dalle previsioni dell’art.2 del Regolamento “per il riconoscimento ed i rapporti C.O.N.I. – Enti di promozione Sportiva”, approvato dal Consiglio nazionale del C.O.N.I. il 01/08/2001. Competenze delle Regioni Ferme restando le competenze nazionali del C.O.N.I.(e quindi delle federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva), le funzioni in materia di sport sono state, nel tempo ed in parte, con diversi provvedimenti, attribuite alle Regioni (legge 549/95, art.2, comma 46, lettera b; Legge 59/97, art.7; Dlg 31/03/98 n.112) fino ad arrivare alle recenti modifiche dell’art.117 della Costituzione, per cui, allo stato attuale, la materia dello sport è “a legislazione concorrente” tra Stato e Regioni. <br>
Sono pertanto riconosciuti come”Istruttori, Tecnici qualificati ed altre figure similari di Operatori sportivi”i soggetti in possesso, alternativamente, di:- Diploma di Laurea in Scienze Motorie- Diploma I.S.E.F. – Percorso formativo di Istruttore o Tecnico come disciplinato dalle federazioni o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. Pertanto gli Istruttori e Tecnici sportivi con i titoli suddetti possono legittimamente operare in Italia fornendo le loro prestazioni tecnico-operative ai vari Utenti.




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